Autocertificazioni impianti termici
Chi sono le autorità competenti ?
Per tutti i comuni della Provincia di fermo l’autorità competente è la Provincia di Fermo.
Pagina web della Regione Marche dedicata agli "Impianti Termici"
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici
La pagina si rivolge a tutti coloro (Cittadini, Autorità competenti ed Organismi esterni, Manutentori, Installatori) che sono, in qualche modo, coinvolti nella gestione e/o nel controllo ed ispezione degli impianti termici.
Modalità di autocertificazione dal 11 Novembre 2019
Dal giorno 11 novembre 2019, è entrato in vigore il CURMIT – Catasto unico regionale telematico degli impianti termici, previsto dall’art. 12 della L.R. 19/2015.
Dalla stessa data, non ha più valore l’applicazione di BOLLINO VERDE adesivo sul Rapporto di Controllo ed Efficienza Energetica redatto da manutentori e installatori al termine delle operazioni di manutenzione e/o collaudo degli impianti termici degli edifici.
CURMIT sostituisce il precedente “catasto-provinciale” ed ogni previgente modalità di invio della documentazione da parte di manutentori e installatori alla Provincia di Fermo (Autorità competente per tutti i 40 comuni del territorio).
Manutentori e installatori aggiornano il CURMIT ed informatizzano, quando previsto, i risultati della manutenzione, spendendo il costo del contributo se dovuto.
Per accedere a CURMIT, le ditte di installazione e manutenzione che operano sul territorio regionale devono registrarsi seguendo le indicazioni presenti sul portale stesso.
https://portale-curmit.regione.marche.it/
Costo del contributo
Sin dal 1 luglio 2016 sono entrate in vigore le nuove tariffe per il segno identificativo “bollino verde” previste dall’Allegato 7 della L.R. n.19/2015, pertanto le tariffe attualmente in vigore sono di seguito riportate e divise in base alla tipologia d’impianto ed alla potenza:
Generatori di calore a fiamma
Potenza utile nominale complessiva dell'impianto |
Contributo (1) |
(kW) |
(euro) |
Da 10 a 100 |
14,00 |
Da 101 a 200 |
56,00 |
Da 201 a 300 |
98,00 |
Superiori a 300 |
140,00 |
(1) Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. |
Altre tipologie d'impianto
Tipologia impianto |
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Contributo (1) (euro) |
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Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW |
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14,00 |
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Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva >(maggiore) 100 kW |
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56,00 |
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Impianti alimentati da teleriscaldamento |
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14,00 |
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Impianti cogenerativi |
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56,00 |
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1) Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. |
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Quando fare manutenzione
Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta su appositi modelli regionali.
La dichiarazione deve essere redatta con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza.
Quando pagare il costo del contributo
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza termica utile(1) [kW] |
Cadenza in anni del pagamento del contributo |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
10 ≤ P ≤ 100 |
2 |
P > 100 |
1 |
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Generatori alimentati a gas, metano o Gpl(2) |
10 ≤ P ≤ 100 |
4 |
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P > 100 |
2 |
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Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12 ≤ P ≤100 |
4 |
P ≥ 100 |
2 |
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Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P ≥ 12 |
4 |
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Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica |
P ≥ 12 |
2 |
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Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P > 10 |
4 |
Impianti cogenerativi |
Microgenerazione |
Pel < 50 |
4 |
P - Potenza termica utile Pel - Potenza elettrica nominale. |
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, di cui all’articolo 4, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà della cadenza sopra indicata.