Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L’autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento disciplinato dal recente D.P.R. 59/2013 in vigore dal 13 Giugno 2013, che ricomprende vari titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa ha bisogno per iniziare o e/o proseguire la sua attività. Il legislatore ha individuato la Provincia quale “Autorità competente” e ha dato al procedimento di rilascio dell’AUA il carattere, di fatto, di un percorso interno (endoprocedimento) all’interno di quello più ampio, disciplinato dall’art. 7 del D.P.R. 160/2010, in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, che rilascia il provvedimento finale. L’Autorizzazione Unica Ambientale incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/2006, L. 447/1995, D.Lgs 99/1992, ecc.). 

Il Dpr 13 marzo 2013, n. 59 individua un nucleo base di sette autorizzazioni/comunicazioni che possono essere assorbite dall’AUA:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dall’aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli nn. 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Chi la può chiedere

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che abbiano bisogno di ottenere, rinnovare, sostituire ecc... almeno un titolo abitativo tra quelli sopra elencati.

A chi si chiede

La domanda deve essere presentata solo e unicamente allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) che la inoltra per via telematica alla Provincia ed alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento. La domanda deve essere presentata in formato digitale, secondo il modello fornito dal SUAP, con allegati esclusivamente in formato pdf di dimensione non superore a 5 mb, in conformità alle disposizioni sulla firma digitale.

Quando chiederla

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (Dpr 13 marzo 2013, n. 59) e sopra riportati. Nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (lettere B, D, E, G), è possibile non presentare la richiesta di autorizzazione AUA ma soltanto la comunicazione nei modelli già in uso, ferma restando la loro presentazione al SUAP in modalità telematica.

Quando non chiederla

Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso, l’AUA non deve essere richiesta. Nel caso in cui le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA non sostituisce tutti gli atti di assenso, l’AUA dovrà essere richiesta dopo l'espletamento della pratica VIA.

Il modello

Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell’AUA. Nelle more di tale decreto, la domanda deve essere presentata al SUAP. La domanda deve essere presentata in formato digitale, secondo il modello fornito dal SUAP, con allegati esclusivamente in formato “pdf” di dimensione non superiore a 5 mb, in conformità alle disposizioni sulla firma digitale. Per quanto riguarda la modulistica attualmente vigente si veda l’Allegato “A” e si contatti il SUAP di competenza.

Oneri istruttoria

  • Oneri istruttori AUA - € 50,00
  • Da versare sul c.c.p n° 1630612
  • Causale : oneri istruttori AUA ( solo per AUA contenente autorizzazione allo scarico, fatto salvo il diritto di iscrizione per la gestione dei rifiuti di cui all'art.216 del Dlgs. 152/06)

Durata e rinnovo

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto ameno 6 mesi prima della scadenza.

si informa tutti gli utenti che dal 30 giugno 2015 ( fino ad eventuale adeguamento regionale) e’ in vigore la nuova modulistica aua prevista dal dpr 59/13 pertanto l’unico modello da utilizzare e’ quello previsto dal dpcm 8 maggio 2015 (che si allega) si rammenda inoltre che il suap, è il referente unico per l’impresa, il quale riceve l’istanza, ne verifica la correttezza formale e la trasmette all’autorità competente.

Indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure dell'autorizzazione unica ambientale

Adempimenti sostanze pericolose art. 271 c. 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: prima scadenza 28 agosto 2021

Il D.Lgs. n. 102/2020 ha introdotto con l’art. 271 comma 7-bis, la previsione che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente tra l’altro la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti documenti:

Ultima modifica 27/lug/2021
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