Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, comma. 1, del D.lgs. n. 33/2013
La Provincia ha proceduto all’elezione di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale ai sensi della legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni, mentre il Consiglio provinciale è composto da 10 componenti che durano in carica due anni. L’assemblea dei Sindaci è composta da tutti Sindaci (quaranta) dei Comuni appartenenti alla Provincia. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.
Le nuove funzioni sono:
- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza
- Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerenti
- Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
- Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Gestione dell’edilizia scolastica
- Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
- La Provincia può altresì, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Ultima modifica 31/mar/2017