Scuole Nautiche

Con il D.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 (G.U. 23 del 29.1.2018) sono state introdotte importanti modifiche al Codice della nautica da Diporto; in particolare è stato inserito il capo II ter rubricato “Scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica nel Codice nella Nautica” contente all’art. 49-septies la nuova disciplina delle scuole nautiche.

Il precedente riferimento normativo relativo all’autorizzazione e controllo delle scuole nautiche era costituito dall’artt. 42, del D.M. 146 del 29.07.2008, attuativo dell’art. 65 del D.L.gs 18/07/2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto” che prevedeva che le scuole nautiche venissero autorizzati sulla base di apposti regolamenti provinciali.

La provincia di Fermo, con D.C.P. 9 del 14/01/2010 e D.C.P 7 del 24/02/2011 in attuazione del disposto del comma 5 dell’art. 42 del D.M. 146/2008 ha disciplinato i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione delle scuole nautiche aventi sede nel territorio della provincia di Fermo.

La nuova normativa prevede l’emanazione di alcuni decreti, provvedimenti ministeriali e regolamentari non ancora pubblicati.

In considerazione del nuovo quadro normativo il Mistero delle Infrastrutture dei Trasporti con nota del 03/12/2018 ha comunicato che nelle more di emanazione dei provvedimenti attuativi della nuova disciplina, è confermata la vigenze ed efficacia, seppur in regime transitorio, dei regolamenti provinciali di disciplina dell’attività di scuola nautica per quanto non in contrasto con le disposizioni efficaci e quindi applicabili del D.lgs 171/2005, come modificato ed integrato dal D.Lgs 229/2017.

Con  decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 sono state emanate disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 ed in particolare all’art. 23 è stato completamente sostituito l’art. 49-septies del codice della nautica da diporto relativo alla disciplina delle Scuole nautiche. 

Con il predetto decreto sono variati alcuni aspetti sostanziali dei requisiti di esercizio mentre permangono da emanare i decreti attuativi già previsti dalla precedente disciplina;

Si riporta pertanto la modulistica, provvisoria, aggiornata tenendo conto dell’attuale regime transitorio.

Per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Autotrasporto

P.O. Geom. Andrea Scartozzi 0734232306

Ultima modifica 18/ott/2022
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