Informazioni generali

1. Autorizzazioni sostituite

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù della sua stessa natura, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
  • Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
  • Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9).

In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

2. Durata delle autorizzazioni

In genere la durata dell'AIA è di 5 anni con le eccezioni sotto schematizzate:

a)Se l'impianto è registrato EMAS à 8 anni;

b)Se l'impianto è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 à 6 anni;

c)Se si verificano le seguenti condizioni:

a.l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione.

b.Le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito un'evoluzione tale dal momento del rilascio dell'autorizzazione in modo da permettere una riduzione sostanziale delle emissioni con costi sostenibili da parte dell'azienda.

c.La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di tecniche diverse da quelle utilizzate.

d.L'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica. Il riesame dell'autorizzazione è effettuato in ogni momento dall'autorità competente;

3. Definizione di impianto

Ai sensi dell'articolo 5 (Definizioni), lettera i - quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per impianto si intende: "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamenti".

Secondo quanto enunciato dalla Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009 (Adeguamento od integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 - Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti del Decreto Legislativo n. 59/2005), per complesso I.P.P.C. si intende: " struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 59/05 (oggi allegato VIII alla parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)".

La configurazione di un impianto I.P.P.C. (parimenti A.I.A.) è pertanto quella di un sistema complesso e polifunzionale all'interno del quale possono convivere strutture impiantistiche interdipendenti ovvero interconnesse, accomunate da un medesimo contesto spaziale, e comunque organizzate secondo il criterio della gestione unitaria. A riguardo soccorre, a titolo di analogia juris, la circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (comparsa su Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004) e titolata "circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I", la quale forniva la seguente definizione, peraltro ancora valida, di attività accessoria tecnicamente connessa: " a) svolta dello stesso gestore; b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale; c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale".

La predetta definizione si collega con carattere di complementarietà all'enunciato di autorizzazione integrata ambientale di cui alla lettera o - bis dell'articolo 5 del nostro Decreto 152/2006, dove si sottolinea che un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. In sostanza, nell'ambito di un complesso I.P.P.C., si assiste alla gestione di un meccanismo progettualmente articolato, dove le infrastrutture in esso insistenti, pur possedendo una riconosciuta implicazione tecnica con lo svolgimento dell'attività principale, non debbono neppure interagire con carattere di eccessiva organicità.

4. Modifica sostanziale e non sostanziale

Per la definizione di modifica sostanziale e non sostanziale si rimanda a quanto riportato nella Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009

 

Ultima modifica 02/dic/2019
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