Il decreto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 ha
prorogato al 31 dicembre taluni termini di scadenza previsti dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Tra questi, quelli relativi all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo
3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o) e all’allegato II, paragrafo I, lettera B,
punto 5.2, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo, riguardanti, in particolare,
l’adeguamento del parco veicolare delle autoscuole.
Di conseguenza, le disposizioni vigenti fino al 30 giugno 2013, in materia di parco
veicolare delle autoscuole, dovranno considerarsi prorogate fino alla data sopra
indicata del 31 dicembre 2013.
Si ricorda, al riguardo, che nulla è stato innovato sulla possibilità di utilizzare, fino alla
data del 30 settembre 2013, per le prove utili a conseguire le patenti delle categorie C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, veicoli non conformi ai requisiti minimi indicati nell’allegato
II, punto 5 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2013, n. 59 e successive
modificazioni, purché alla data del 17 luglio 2008 gli stessi fossero già inseriti nel parco
veicolare di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica.