RICAPITALIZZAZIONE DELLA STEAT SPA PER L’ACQUISTO DELL’AREA DI SANTA LUCIA

Pubblicato il 04/11/2019 13:49

In ordine alle recenti notizie apparse sulla stampa locale relative alla vendita dell’area “Santa Lucia”, attuale deposito della società di TPL “Steat SpA” e sul ruolo che la Provincia di Fermo dovrebbe tenere nell’eventuale acquisto, si ritiene di dovere alcune necessarie precisazioni.

La Legge n. 56/2014 (c.d. Delrio), che ha profondamente inciso sull’assetto istituzionale e sulle funzioni esercitate dalle Province, e la successiva Legge regionale n. 13/2015 di attuazione, hanno assegnato la funzione concernente “la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato” alla Provincia, mentre la gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) è stata attribuita alla Regione Marche.

Di conseguenza la Provincia, dovendo rispettare il divieto normativo di mantenere partecipazioni societarie non necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in sede di adozione del Piano Straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, ha inserito la partecipazione nella Società “STEAT spa” tra quelle da avviare a misure di razionalizzazione, evidenziando che l’oggetto sociale perseguito dalla STEAT “non è coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall’art. 1, comma 85, della L. 56/2014”. Allo stesso tempo, stante la particolarità della problematica dell’esercizio della funzione TPL, ha chiesto alla Regione Marche un pronunciamento sull’Ente effettivamente competente a svolgere le funzioni relative al trasporto pubblico locale. La particolare rilevanza e delicatezza della questione posta inducono la Provincia a ben ponderare le decisioni da assumere per non incorrere in scelte che potrebbero rivelarsi contrarie alle vigenti disposizioni di legge.

Si ricorda inoltre che la Provincia è tenuta per legge ad effettuare operazioni di acquisto di immobili solo se sussistono condizioni di indispensabilità e di indilazionabilità (art.12, comma 1 ter DL 98/2011 convertito in L.228/2012) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali rimaste nella sua competenza e non certamente per mettere a disposizione di una società partecipata il bene immobile oggetto dell’acquisto.

Altro elemento significativo da tenere in considerazione è quello della disponibilità delle risorse finanziarie da poter utilizzare per l’acquisizione del bene immobile in oggetto, considerando che il bilancio della Provincia, stante le note criticità dovute alla loro scarsezza, non presenta spazi finanziari che consentano di procedere all’acquisto.  

È evidente che il procrastinarsi dello stato di indeterminatezza concernente l’Ente effettivamente competente ad esercitare le competenze amministrative riguardanti l’esercizio della funzione TPL, insieme alle norme che regolano l’attività gestionale e finanziaria della Provincia, inducono l’Amministrazione provinciale ad essere estremamente cauta e a non adottare atti societari di natura straordinaria aventi ricadute che potrebbero incidere in maniera significativa sulla situazione patrimoniale di “Steat spa”.