Le notizie apparse sulla stampa odierna in merito alla “sospensione” del concorso per “istruttore direttivo amministrativo” espletato dalla Provincia meritano qualche precisazione al fine di stabilire la veridicità dei fatti.

Il TAR non ha annullato alcun concorso, ma ha solo emesso un’ordinanza cautelare, rinviando la discussione del merito al 22 novembre 2012, “ai fini della ripetizione della prova orale” limitatamente alla sola ricorrente e per un presunto “difetto di motivazione del giudizio”. Né l’ordinanza cautelare anticipa la sentenza di merito che altrimenti diverrebbe inutile.

Si ritiene che la Commissione giudicatrice abbia agito legittimamente e giudicato con obiettività tutti i candidati, tuttavia ove venisse confermato che tale giudizio risulti effettivamente carente di motivazione, nulla impedirà la ripetizione della prova orale della ricorrente al fine di valutarne nuovamente le capacità.

Quello che desta perplessità è la circostanza che sia sfuggito al giudice estensore dell’ordinanza il fatto che a stabilire il punteggio minimo richiesto per superare la prova (pari a 21/30) non sia il solo regolamento provinciale, bensì anche la normativa nazionale a cui lo stesso regolamento si ispira, ovvero l’art. 7 comma 1 lettera a) del DPR 487/1994 che testualmente recita “Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Appare strano, quindi, che il legislatore fissi dei giudizi numerici per valutare le prove dei concorsi e poi il TAR Marche non accetti che le Commissioni giudicatrici valutino le prove dei concorrenti sulla base dei criteri numerici dallo stesso legislatore fissati.

 

                                                                         Il Dirigente del servizio Risorse Umane

                                                                                 Dott. Piergiuseppe Mariotti